Stop alle ipoteche sotto gli 8.000 euro

In un Paese dove nell’ultimo anno i pignoramenti immobiliari sono aumentati del 13,4%, con un picco soprattutto nelle regioni del Centro (+21,1%), questa sentenza della Corte di Cassazione farà tornare il sorriso a migliaia di italiani alle prese con l’insopportabile peso delle rate del mutuo, dell’auto o del televisore ogni fine mese. I supremi Giudici hanno infatti stabilito – con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 – che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito reclamato e’ inferiore agli 8.000 euro e se non se ne dà preavviso al contribuente. In altre parole, con poche centinaia di euro non pagate non si rischia più di vedersi mettere un’ipoteca sulla casa.

La storia è nota. Un contribuente di Castellamare di Stabia (Napoli) ha proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’ spiegando che era si’ inadempiente, ma che il suo debito era dipeso dal mancato pagamento di una cartella esattoriale di 916,93 euro tra l’altro mai notificata. Pochi spiccioli, insomma. Tanto che già in primo grado il giudice di Pace aveva annullato l’ipoteca considerandola illegittima (sentenza n. 3770/2007). Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia che si è rivolta alla Cassazione. La società incaricata proprio per la riscossione coatta dei tributi ha, infatti, ritenuto incompetente il giudice di Pace, essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore interessa unicamente l’espropriazione immobiliare e non anche l’iscrizione di ipoteca.

Ma gli ermellini hanno rigettato questo ricorso ed hanno accolto la difesa e le eccezioni presentate dall’avvocato del contribuente. Per la suprema Corte è, infatti, nulla l’iscrizione ipotecaria sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro l’importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene esercitata la formalità-ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.p.r. a. 602/1973. Ciò in virtù del fatto che “l’iscrizione di ipoteca – si legge nella sentenza – è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative”. In conseguenza del rigetto del ricorso l’Equitalia è stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate. Insomma, una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti.

La cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2007 i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Si tratta del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia recante “Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” e del Provvedimento 25 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” Quindi dal 2 giugno 2007 sono diventate operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari. E’, quindi, previsto che la cancellazione delle ipoteche venga effettuata l’estinzione ope legis dell’ipoteca non appena si sia verifica l’estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria; l’ipoteca viene cancellata, quindi, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

via