6
apr
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Mediaimmobili è vicina alle popolazioni dell’Abruzzo duramente colpite dal terremoto.
Gli agenti immobiliari Fiaip dell’Aquila e dell’Abruzzo si sono mobilitati e stanno lavorando in queste ore sia tra le macerie nell’epicentro del terremoto, che in tutta la Regione a supporto dell’azione della Protezione Civile. Segnaliamo che la Fiaip, a cui la nostra agenzia è associata, ha deciso di avviare immediatamente una raccolta fondi a sostegno e aiuto delle popolazioni interessate dalla calamità.
Questi sono i riferimenti bancari onde poter effettuare donazioni a favore della popolazione colpita dal terremoto.
UNICREDIT BANCA
AGENZIA: PESCARA CONTE DI RUVO
INTESTATO A: COLLEGIO REGIONALE FIAIP ABRUZZO E MOLISE
CAUSALE: TERREMOTO L’AQUILA
CODICE IBAN: IT 50 U 02008 15401 000010965333
19
mar
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Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un’imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all’art.17 comma 1 lettera b), stabilisce che sono esenti dal pagamento della suddetta imposta: “Gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”.
L’esenzione stabilita dalla norma riguarda quindi mezzi pubblicitari o manifesti del tipo “vendesi”, in qualsiasi numero e chiunque ne sia l’autore, purché affissi sull’immobile oggetto dell’avviso e non superino le dimensioni indicate. L’art.23 del Codice della Strada vieta ogni tipo di pubblicità che “per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione”. Il medesimo articolo sottopone l’affissione di mezzi pubblicitari visibile dalle strade “ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
Anche nel caso in cui siano affissi dalle agenzie immobiliari, tali avvisi usufruiscono delle medesime esenzioni (autorizzazione ed imposta), ma l’agenzia deve poter dimostrare, se richiesta dall’autorità, l’avvenuta procura o contratto di mediazione da parte del cliente. Tali avvisi, infatti, non devono essere finalizzati a promuovere il marchio dell’agenzia, altrimenti è necessaria l’autorizzazione suddetta ed il pagamento della relativa imposta.
Nel caso in cui si intenda affiggere avvisi o cartelli non rientranti nei limiti sopra esposti, occorre richiedere autorizzazione al sindaco. Nel caso di pubblicità abusiva, l’amministrazione comunale “provvede a fare rimuovere (…) il mezzo pubblicitario collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione”. Se non viene corrisposta l’imposta di cui al sopracitato D.L. 507 del 15 novembre 1993, l’autore del mezzo pubblicitario ed il proprietario dell’immobile sono obbligati in solido per il “pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, (oltre) una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto evasi”.
16
mar
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Da oggi la registrazione dei contratti di locazione approda sul Web. Arriva, infatti, dopo il Modello Unico per le persone fisiche e l’F24, un nuovo servizio online, in tempo utile per le scadenze di gennaio, che permetterà ai contribuenti di registrare i contratti di locazione e pagare le relative imposte con pochi click dal proprio computer.
Non sarà, quindi, più necessario scaricare e installare un software dedicato, né utilizzare l’F23 cartaceo, ma basterà accedere alla sezione Contratti di locazione del menù Strumenti dell’area autenticata del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it per effettuare direttamente su Internet le proprie operazioni.
Il nuovo prodotto dell’Agenzia delle Entrate si chiama Locazioni web e consentirà di registrare i contratti compilando online i campi relativi al conduttore, al locatore, all’immobile e al canone di locazione. Basterà poi, cliccare su un pulsante per calcolare le imposte dovute, inserire le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia addebiterà l’importo, il codice Pin e…tutto fatto! Senza fare file negli uffici o agli sportelli di pagamento. Grazie poi ad un’altra applicazione, Pagamenti Registro Web, sarà possibile versare l’imposta di registro dei contratti di locazione pluriennali sia per le annualità successive alla prima, sia per le proroghe, le risoluzioni e le cessioni delle locazioni.
Il nuovo servizio è, per ora, disponibile a favore dei contribuenti registrati a Fisconline, ma dal prossimo 9 febbraio sarà operativo anche per gli utenti Entratel.
Fino ad oggi sono stati oltre 1,47 milioni i contratti registrati usando il software tradizionale (che rimane comunque disponibile sul sito web dell’Agenzia) o pacchetti di mercato, e circa 4 milioni i pagamenti eseguiti. Solo nel 2008 i contratti registrati telematicamente sono stati circa 174 mila, mentre i pagamenti hanno raggiunto quota 1,175 milioni.
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