Regolamento di condominio e vendita dell’appartamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17886 del 31 luglio 2009, torna ad occuparsi del problema legato alla vendita dell’appartamento ed al rispetto del regolamento di condominio di natura contrattuale da parte dell’acquirente. Il Supremo Collegio, riprendendo un orientamento consolidato, ribadisce l’obbligo per l’acquirente di rispettare il regolamento di condominio di natura contrattuale se lo stesso, all’atto della compravendita, lo ha accettato. Per comprendere al meglio il perché di una simile decisione, vale la pena soffermarsi brevemente sul rapporto tra regolamento di condominio e acquirente di un’unità immobiliare.

Il regolamento è una sorta di statuto interno al condominio che disciplina vari aspetti della vita comune, quali la ripartizione delle spese, il rispetto del decoro architettonico, ecc. Si distinguono due tipi di regolamento: quello assembleare e quello contrattuale. Una volta votato ed approvato nei modi e nei termini di legge il regolamento assembleare è obbligatorio per tutti i condomini. In effetti, trattandosi di un atto adottato con una deliberazione assembleare non potrebbe essere altrimenti. Il regolamento contrattuale, invece, è approvato e sottoscritto da tutti i condomini ed ha il valore di un vero e proprio contratto. Ciò significa che con questo tipo di regolamento sarà possibile limitare i diritti dei condomini sulle parti comuni o, addirittura sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Che cosa succede quando un appartamento in condominio viene venduto? Esistono delle norme che impongono all’acquirente di rispettare il regolamento condominiale? Sul punto bisogna fare una distinzione tra regolamento assembleare e contrattuale. Nel primo caso, la norma cui fare riferimento è l’art. 1107 c.c. Si tratta di un articolo dettato in materia di comunione ma applicabile anche con riguardo al condominio in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. L’art. 1107, secondo comma, c.c. dice che il regolamento, che non sia stato impugnato nei termini di legge, vale anche per gli eredi e gli aventi causa (nella quale categoria rientrano gli acquirenti). Per il regolamento contrattuale la situazione è leggermente diversa. In ossequio all’ultimo comma dell’art. 1372 c.c., infatti, il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Trattandosi di un vero e proprio contratto tra più parti (i condomini) e non rientrando il regolamento tra quei contratti validi, per legge, anche nei confronti di terzi, esso varrà per gli acquirenti solo se all’atto dell’acquisto verrà accettato.

Si è dibattuto al lungo tempo se l’efficacia del regolamento fosse vincolata alla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari o alla sua effettiva sottoscrizione in sede di stipula. La Corte di Cassazione con la sentenza citata, come detto sopra, riprende e ribadisce quell’orientamento secondo cui le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi “conosciuto o accettato” in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto (così Cass. 31 luglio 2009, n. 17886). Il caso di cui si occupava la Corte era relativo ad una società che aveva acquistato un intero immobile, ad eccezione di una sola unità immobiliare, per adibire gli appartamenti comprati ad albergo, uso, quest’ultimo, vietato dal regolamento di condominio di origine contrattuale che la stessa parte acquirente aveva accettato e si era impegnata a rispettare.

Gli esempi delle possibili applicazioni in altri campi non mancano. Quello che molto spesso genera contenzioso è il divieto di tenere animali in appartamento. Stando a quanto detto dalla Cassazione, dunque, se il regolamento contrattuale non è riportato o allegato nell’atto d’acquisto ma il compratore di un appartamento lo ha accettato e si è impegnato a rispettarlo, allora il divieto di possedere animali sarà valido. Così anche per il divieto di aprire studi professionali, locande e pizzerie, ecc.

Quanto costa mantenere una casa a Campitello Matese?

Spesso chi si appresta ad acquistare casa a Campitello Matese si chiede a quanto ammontino le spese annuali per mantenere casa. L’Ufficio Studi Mediaimmobili pubblica un report in questione. Il report prende in considerazione i cinque Residence presenti nella località turistica: il San Nicola 1, il San Nicola 2, il San Nicola 3, il Montur, le Verande e il Kandahar, che racchiudono circa 600 unità immobiliari.
 
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Il mercato immobiliare italiano verso la normalità

In Italia nel primo semestre del 2009 è continuata la diminuzione dei prezzi degli immobili sebbene le variazioni nominali negative siano state complessivamente inferiori rispetto a quelle registrate nella seconda parte del 2008. Questo trend ha interessato le grandi città, i loro hinterland e i capoluoghi di provincia. Il mercato immobiliare è apparso ancora rallentato, le transazioni sono in sensibile diminuzione ma la sensazione degli operatori è che a partire dal secondo trimestre del 2009 ci sia stata una ripresa della fiducia che ha rinnovato l’interesse verso l’acquisto dell’abitazione, in particolare in chi è alla ricerca della casa da destinare ad abitazione principale (prima casa e sostituzione). Infatti il ribasso dei tassi di interesse, la consapevolezza che il mercato immobiliare abbia ormai intrapreso una nuova direzione e le opportunità offerte dalla diminuzione dei prezzi hanno ridato fiducia a chi, disorientato, aveva rimandato l’acquisto dell’abitazione. Si conferma invece, come già avvenuto nel semestre precedente, la scelta degli investitori verso il mattone a fronte dell’incertezza che ha interessato i mercati finanziari.

In questo semestre si sono mossi in particolare coloro che avevano un capitale da impiegare nell’acquisto della casa o che hanno fatto ricorso a mutui di importi contenuti. In seguito all’ atteggiamento prudenziale e selettivo messo in atto dagli Istituti di Credito si è registrata ancora una minore disponibilità di spesa di chi ha acquistato facendo prevalentemente ricorso al mutuo. Le categorie penalizzate sono state ancora gli immigrati e i lavoratori con contratto a tempo determinato. L’analisi per aree geografiche evidenzia una contrazione delle quotazioni più accentuata nelle città del Sud Italia (-3.5%), seguite da quelle del Nord (-3.1%) ed infine del Centro Italia (-1.0%). L’analisi della domanda immobiliare in questa prima parte dell’anno ha registrato una maggioranza di richieste per la casa principale (prima casa e casa di sostituzione) che, soprattutto nella seconda metà del semestre, si è ripresa stimolata dal ribasso dei tassi di interesse sui mutui e dei prezzi degli immobili. E’ continuato anche il trend positivo degli acquisti per investimento che era già in ripresa dall’estate del 2008 in seguito all’instabilità dei mercati finanziari. L’analisi della domanda a luglio 2009 evidenzia che, nelle grandi città, la tipologia più richiesta è il trilocale con il 36.3% delle preferenze. A seguire il bilocale con il 28.2% delle richieste ed infine il quattro locali con il 21.8%. A Milano, Napoli e Roma la maggioranza della domanda si concentra sui bilocali. Nelle grandi città si riscontra un aumento della concentrazione della domanda sui trilocali dal momento che chi può, alla luce della diminuzione dei prezzi, prova ad acquista un taglio più grande.

Le previsioni sul mercato immobiliare sono imprescindibili da quella che sarà la situazione economica del Paese, in particolare sul fronte occupazionale e dall’atteggiamento che avranno le banche nella concessione del credito. Se verranno confermate le previsioni di una ripresa economica nel prossimo anno prevediamo ancora una lieve flessione dei prezzi con una tendenza alla stabilizzazione nel 2011. Riteniamo che il mercato immobiliare sarà caratterizzato sempre più da una clientela con sufficiente capacità di indebitamento.

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