22 gen
La cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2007 i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Si tratta del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia recante “Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” e del Provvedimento 25 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” Quindi dal 2 giugno 2007 sono diventate operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari. E’, quindi, previsto che la cancellazione delle ipoteche venga effettuata l’estinzione ope legis dell’ipoteca non appena si sia verifica l’estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria; l’ipoteca viene cancellata, quindi, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

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