Liberalizzate le ristrutturazioni in casa

Liberalizzazione in arrivo per i lavori in casa. Non ci sarà più bisogno della denuncia di inizio attività (Dia) per gli interventi di manutenzione straordinaria “sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”. Lo prevede il decreto legge appena varato dal governo che modifica il testo unico sull’edilizia del 2001. In sostanza si potranno fare liberamente (senza chieder alcuna autorizzazione) i lavori interni a un appartamento con tre soli vincoli: non spostare i muri portanti; non aumentare la superficie o la volumetria dell’appartamento; non fondere più unità immobiliari in una o, viceversa, frammentare una unità immobiliare in più unità. L’articolo del testo unico modificato lasciava ampi margini alle regioni di intervenire sulla materia. Soltanto la Sardegna, però, aveva già liberalizzato la manutenzione straordinaria senza più bisogno della Dia. L’impatto sarà quindi molto forte su questo punto. La manutenzione ordinaria, viceversa, era già liberalizzata sia dalla normativa nazionale che da quella regionale.

Il decreto legge liberalizza anche altre attività più specifiche, eliminando l’obbligo della presentazione della Dia:
- per i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- per le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
-per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenzialidegli edifici.

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Regolamento di condominio e vendita dell’appartamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17886 del 31 luglio 2009, torna ad occuparsi del problema legato alla vendita dell’appartamento ed al rispetto del regolamento di condominio di natura contrattuale da parte dell’acquirente. Il Supremo Collegio, riprendendo un orientamento consolidato, ribadisce l’obbligo per l’acquirente di rispettare il regolamento di condominio di natura contrattuale se lo stesso, all’atto della compravendita, lo ha accettato. Per comprendere al meglio il perché di una simile decisione, vale la pena soffermarsi brevemente sul rapporto tra regolamento di condominio e acquirente di un’unità immobiliare.

Il regolamento è una sorta di statuto interno al condominio che disciplina vari aspetti della vita comune, quali la ripartizione delle spese, il rispetto del decoro architettonico, ecc. Si distinguono due tipi di regolamento: quello assembleare e quello contrattuale. Una volta votato ed approvato nei modi e nei termini di legge il regolamento assembleare è obbligatorio per tutti i condomini. In effetti, trattandosi di un atto adottato con una deliberazione assembleare non potrebbe essere altrimenti. Il regolamento contrattuale, invece, è approvato e sottoscritto da tutti i condomini ed ha il valore di un vero e proprio contratto. Ciò significa che con questo tipo di regolamento sarà possibile limitare i diritti dei condomini sulle parti comuni o, addirittura sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Che cosa succede quando un appartamento in condominio viene venduto? Esistono delle norme che impongono all’acquirente di rispettare il regolamento condominiale? Sul punto bisogna fare una distinzione tra regolamento assembleare e contrattuale. Nel primo caso, la norma cui fare riferimento è l’art. 1107 c.c. Si tratta di un articolo dettato in materia di comunione ma applicabile anche con riguardo al condominio in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. L’art. 1107, secondo comma, c.c. dice che il regolamento, che non sia stato impugnato nei termini di legge, vale anche per gli eredi e gli aventi causa (nella quale categoria rientrano gli acquirenti). Per il regolamento contrattuale la situazione è leggermente diversa. In ossequio all’ultimo comma dell’art. 1372 c.c., infatti, il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Trattandosi di un vero e proprio contratto tra più parti (i condomini) e non rientrando il regolamento tra quei contratti validi, per legge, anche nei confronti di terzi, esso varrà per gli acquirenti solo se all’atto dell’acquisto verrà accettato.

Si è dibattuto al lungo tempo se l’efficacia del regolamento fosse vincolata alla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari o alla sua effettiva sottoscrizione in sede di stipula. La Corte di Cassazione con la sentenza citata, come detto sopra, riprende e ribadisce quell’orientamento secondo cui le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi “conosciuto o accettato” in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto (così Cass. 31 luglio 2009, n. 17886). Il caso di cui si occupava la Corte era relativo ad una società che aveva acquistato un intero immobile, ad eccezione di una sola unità immobiliare, per adibire gli appartamenti comprati ad albergo, uso, quest’ultimo, vietato dal regolamento di condominio di origine contrattuale che la stessa parte acquirente aveva accettato e si era impegnata a rispettare.

Gli esempi delle possibili applicazioni in altri campi non mancano. Quello che molto spesso genera contenzioso è il divieto di tenere animali in appartamento. Stando a quanto detto dalla Cassazione, dunque, se il regolamento contrattuale non è riportato o allegato nell’atto d’acquisto ma il compratore di un appartamento lo ha accettato e si è impegnato a rispettarlo, allora il divieto di possedere animali sarà valido. Così anche per il divieto di aprire studi professionali, locande e pizzerie, ecc.