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	<title>Blog Immobiliare &#187; Casi studio</title>
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	<description>di Mediaimmobili Re Agency</description>
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		<title>È possibile affiggere, su edifici privati, cartelli con l&#8217;indicazione vendesi o affittasi?</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediaimmobili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi studio]]></category>
		<category><![CDATA[cartelli pubblicitari]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un&#8217;imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all&#8217;art.17 comma 1 lettera b), stabilisce che sono esenti dal pagamento della suddetta imposta: &#8220;Gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediazioneimmobili.it/wp-content/2009/03/tabella-mediaimmobili.jpg" alt="Avviso al pubblico - Mediaimmobili" width="250" height="177" align="left" />Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un&#8217;imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all&#8217;art.17 comma 1 lettera b), stabilisce che sono esenti dal pagamento della suddetta imposta: <em>&#8220;Gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato&#8221;</em>.
L&#8217;esenzione stabilita dalla norma riguarda quindi mezzi pubblicitari o manifesti del tipo &#8220;vendesi&#8221;, in qualsiasi numero e chiunque ne sia l&#8217;autore, purché affissi sull&#8217;immobile oggetto dell&#8217;avviso e non superino le dimensioni indicate. L&#8217;art.23 del Codice della Strada vieta ogni tipo di pubblicità che <em>&#8220;per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l&#8217;efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l&#8217;attenzione&#8221;</em>. Il medesimo articolo sottopone l&#8217;affissione di mezzi pubblicitari visibile dalle strade <em>&#8220;ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell&#8217;interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell&#8217;ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale&#8221;</em>.</p>
<p>Anche nel caso in cui siano affissi dalle agenzie immobiliari, tali avvisi usufruiscono delle medesime esenzioni (autorizzazione ed imposta), ma l&#8217;agenzia deve poter dimostrare, se richiesta dall&#8217;autorità, l&#8217;avvenuta procura o contratto di mediazione da parte del cliente. Tali avvisi, infatti, non devono essere finalizzati a promuovere il marchio dell&#8217;agenzia, altrimenti è necessaria l&#8217;autorizzazione suddetta ed il pagamento della relativa imposta.</p>
<p>Nel caso in cui si intenda affiggere avvisi o cartelli non rientranti nei limiti sopra esposti, occorre richiedere autorizzazione al sindaco. Nel caso di pubblicità abusiva, l&#8217;amministrazione comunale <em>&#8220;provvede a fare rimuovere (…) il mezzo pubblicitario collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione&#8221;</em>. Se non viene corrisposta l’imposta di cui al sopracitato D.L. 507 del 15 novembre 1993, l&#8217;autore del mezzo pubblicitario ed il proprietario dell’immobile sono obbligati in solido per il <em>&#8220;pagamento dell&#8217;imposta o del diritto dovuti, (oltre) una soprattassa pari all&#8217;ammontare dell&#8217;imposta o del diritto evasi&#8221;</em>.</p>
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