Le quotazioni immobiliari a San Massimo e Campitello Matese nel 2° semestre 2009

L’Ufficio Studi Mediaimmobili pubblica le quotazioni immobiliari aggiornate riguardante il comune di San Massimo e la località turistica di Campitello Matese. Lo studio ha tenuto conto delle transazioni di compravendite immobiliari delle agenzie del posto e dei privati riguardanti il secondo semestre dell’anno 2009 e incrociando i dati con quelli pubblicati dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del Territorio. Rispetto al primo semestre 2009 i prezzi sono aumentati nella località turistica di Campitello Matese mentre rimangono pressocchè stabili altrove.

Trend dei prezzi/mq per il 1° sem. 2010: ovunque stabili;
Trend dei prezzi/mq per il 2° sem. 2010: in rialzo a Campitello Matese, stabili altrove;


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Liberalizzate le ristrutturazioni in casa

Liberalizzazione in arrivo per i lavori in casa. Non ci sarà più bisogno della denuncia di inizio attività (Dia) per gli interventi di manutenzione straordinaria “sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”. Lo prevede il decreto legge appena varato dal governo che modifica il testo unico sull’edilizia del 2001. In sostanza si potranno fare liberamente (senza chieder alcuna autorizzazione) i lavori interni a un appartamento con tre soli vincoli: non spostare i muri portanti; non aumentare la superficie o la volumetria dell’appartamento; non fondere più unità immobiliari in una o, viceversa, frammentare una unità immobiliare in più unità. L’articolo del testo unico modificato lasciava ampi margini alle regioni di intervenire sulla materia. Soltanto la Sardegna, però, aveva già liberalizzato la manutenzione straordinaria senza più bisogno della Dia. L’impatto sarà quindi molto forte su questo punto. La manutenzione ordinaria, viceversa, era già liberalizzata sia dalla normativa nazionale che da quella regionale.

Il decreto legge liberalizza anche altre attività più specifiche, eliminando l’obbligo della presentazione della Dia:
- per i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- per le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
-per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenzialidegli edifici.

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Stop alle ipoteche sotto gli 8.000 euro

In un Paese dove nell’ultimo anno i pignoramenti immobiliari sono aumentati del 13,4%, con un picco soprattutto nelle regioni del Centro (+21,1%), questa sentenza della Corte di Cassazione farà tornare il sorriso a migliaia di italiani alle prese con l’insopportabile peso delle rate del mutuo, dell’auto o del televisore ogni fine mese. I supremi Giudici hanno infatti stabilito – con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 – che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito reclamato e’ inferiore agli 8.000 euro e se non se ne dà preavviso al contribuente. In altre parole, con poche centinaia di euro non pagate non si rischia più di vedersi mettere un’ipoteca sulla casa.

La storia è nota. Un contribuente di Castellamare di Stabia (Napoli) ha proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’ spiegando che era si’ inadempiente, ma che il suo debito era dipeso dal mancato pagamento di una cartella esattoriale di 916,93 euro tra l’altro mai notificata. Pochi spiccioli, insomma. Tanto che già in primo grado il giudice di Pace aveva annullato l’ipoteca considerandola illegittima (sentenza n. 3770/2007). Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia che si è rivolta alla Cassazione. La società incaricata proprio per la riscossione coatta dei tributi ha, infatti, ritenuto incompetente il giudice di Pace, essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore interessa unicamente l’espropriazione immobiliare e non anche l’iscrizione di ipoteca.

Ma gli ermellini hanno rigettato questo ricorso ed hanno accolto la difesa e le eccezioni presentate dall’avvocato del contribuente. Per la suprema Corte è, infatti, nulla l’iscrizione ipotecaria sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro l’importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene esercitata la formalità-ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.p.r. a. 602/1973. Ciò in virtù del fatto che “l’iscrizione di ipoteca – si legge nella sentenza – è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative”. In conseguenza del rigetto del ricorso l’Equitalia è stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate. Insomma, una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti.